Art. 4.
(Divieti).

      1. È vietata qualsiasi forma di addestramento teso a indurre comportamenti aggressivi del cane e, in ogni caso, l'addestramento all'attacco, alla difesa, alla presa, alla combattività intraspecifica e interspecifica, alla sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a fini sportivi, agonistici e zootecnico-selettivi che prevede comportamenti aggressivi dei cani. È altresì vietato l'addestramento che, mediante costrizioni e coercizioni, non rispetta le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del cane, nonché la tutela del benessere dell'animale stesso.
      2. È altresì vietato:

          a) sottoporre i cani a doping, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1

 

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e del comma 1 dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

          b) sottoporre i cani al taglio delle orecchie o della coda, tranne che per motivi terapeutici certificati in forma scritta dal medico veterinario e a condizione che l'intervento sia comunque eseguito da un medico veterinario;

          c) detenere, vendere o usare collari elettrici a punta o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.